LA SEZIONE DISCIPLINARE 
             DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
 
    Composta dai Signori: 
        Presidente: Avv. Filiberto  Palumbo:  Componente  eletto  dal
Parlamento che presiede in sostituzione del Vice Presidente del CSM; 
    Componenti: 
        Avv. Guido Calvi: Componente eletto dal Parlamento; 
        Dott. Riccardo Fuzio: Magistrato di legittimita'; 
        Dott. Alessandro Pepe: Magistrato di merito; 
        Dott. Mariano Sciacca: Magistrato di merito, Relatore; 
        Dott. Roberto Rossi: Magistrato di merito; 
    Ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente  ordinanza  nel
procedimento disciplinare n. 71/2013 R.G.  nei  confronti  del  dott.
Tommaso Marvasi, giudice presso il Tribunale di Roma, incolpato degli
illeciti disciplinari previsti dagli artt. 18 r.d. n. 511 del 1946 ed
1 e 2 comma 1, lett. a) e g)  del  decreto  legislativo  23  febbraio
2006, n. 109, perche',  in  violazione  dei  doveri  di  diligenza  e
correttezza,  in  qualita'  di  giudice   delegato   alla   procedura
fallimentare relativa alla s.r.l. IN.COM.ART, dichiarata fallita  con
sentenza del Tribunale di Roma in data 8 aprile 1999, e'  incorso  in
grave  violazione  di  legge  dovuta   a   negligenza   inescusabile,
disattendendo le disposizioni di cui agli artt.  25  e  31  L.F.  che
prevedono - ratione temporis - obblighi di direzione,  oltre  che  di
controllo  e  vigilanza,  sull'operato  del  curatore   fallimentare,
determinando  un  ingiusto  danno  ai   creditori   del   fallimento,
consistito nel  mancato  incasso  integrale  di  un  credito  IVA  di
elevatissimo valore nominale. 
    Ritenuto che: 
        con ordinanza interlocutoria n. 11228 del 2014, la  Corte  di
Cassazione ha sollevato la questione di  legittimita'  costituzionale
del D.Lgs. 23 febbraio 2006,  n.  109,  art.  13,  comma  1,  secondo
periodo, limitatamente alle parole da "quando ricorre"  a  "nonche'",
in relazione all'art. 3 Cost.; 
        Considerato, ai fini della valutazione della rilevanza  della
questione di legittimita'  costituzionale,  prospettata  anche  dalla
Procura Generale, che nel caso  di  specie  la  Sezione  disciplinare
ravvisa un'ipotesi di negligenza  non  grave,  caratterizzata  da  un
ingiusto danno alla massa  fallimentare,  la  cui  reale  consistenza
impone una graduazione della  sanzione  commisurata  all'entita'  del
danno stesso e alla misura della negligenza; 
        Accertatane quindi la rilevanza, ritiene la  Sezione  che  la
questione in esame non sia manifestamente infondata proprio alla luce
di quanto  condivisibilmente  osservato  dalla  richiamata  ordinanza
interlocutoria n. 11228/2014 della Corte di Cassazione che  qui  deve
intendersi integralmente richiamata; 
        che della questione deve pertanto essere investito il giudice
delle leggi.